Ma, soprattutto, l’infondatezza delle riserve espresse al riguardo dalla prima Corte è dimostrata dalla deposizione dell’ispettore TE 1: “ A domanda dell’avvocato dell’appellante, in relazione al verbale 2.12.2010 dichiaro che noi abbiamo pensato che, dichiarando di non conoscere le persone di cui gli contestavamo il nome, AP 1 dicesse il vero. Al proposito bisogna considerare che non sappiamo chi avesse avuto in precedenza in uso il telefonino da cui noi abbiamo estratto i numeri e soprattutto bisogna considerare che su 50 e passa numeri considerati, ce n’erano soltanto 2 o 3 corrispondenti a persone conosciute come consumatori.