Ne consegue che AP 1 ha ammesso tale sua attività delittuosa del tutto spontaneamente, senza, cioè, che vi fosse in qualche modo indotto od obbligato da risultanze istruttorie precedenti e da lui indipendenti. L’infondatezza dei rimproveri rivoltigli al riguardo dalla prima Corte è dimostrata, da un lato, dagli atti istruttori da cui risulta che egli ha, da subito, riconosciuto alcuni acquirenti e circostanziato le vendite (verbale PS AP 1 9.11.2010 pag. 3-4; verbale PP AP 1 11.11.2010 pag. 7-8; verbale PS AP 1 2.12.2010 pag. 4 e 8-9; verbale PS AP 1 13.01.2011 pag. 2; verbale PS AP 1 7.02.2011 pag. 2; verbale PS AP 1 18.02.2011 pag. 2;