AP 1 ha, infatti, da subito, fatto i nomi dei correi e se tale collaborazione non è stata prontamente registrata a verbale è solo perché si è voluto, con uno stratagemma, permettergli di sostenere, per sfuggire ad eventuali ritorsioni, che egli aveva parlato soltanto al momento in cui era stato costretto dall’evidenza probatoria. g) Nemmeno possono essere condivise le pesanti riserve espresse dalla prima Corte sulla collaborazione di AP 1 in relazione alle vendite di cocaina (punto B.2. dell’AA 30/2011).