Tuttavia non posso escludere che, se non l’ha fatto, è perché non lo sapeva” (verbale del dibattimento d’appello, pag. 4). Va, infine, detto che l’eventuale assenza di elementi oggettivi atti a vestire la chiamata di correo non può essere addebitata all’autore della chiamata (come, invece, hanno fatto i primi giudici, cfr. sentenza impugnata, consid. 31 pag. 41 in fine e 42).