Egli ha, infatti, sempre detto che la droga era destinata, in Ticino, a IM 1 e che, se lui non avesse accettato di fare il trasporto, sarebbe stato lo stesso IM 1 ad occuparsi anche del trasporto (verbale PS AP 1 9.11.2010 pag. 1; verbale PP AP 1 11.11.2010 pag. 4, 6 e 9; verbale PP AP 1 16.12.2010 pag. 2; verbale PP AP 1 29.12.2010 pag. 2; verbale PP confronto AP 1 / IM 1 29.12.2010 pag. 3; verbale PP AP 1 15.2.2011 pag. 3). Smentita dalle dichiarazioni dell’ispettore TE 1 è anche la tesi dell’inverosimiglianza delle dichiarazioni di AP 1 sui dettagli della consegna dello stupefacente a IM 1: “ A domanda del procuratore pubblico, rispondo che AP 1 non ha indicato alcune cose.