e) Nemmeno può essere condivisa l’opinione secondo cui al riconoscimento dell’attenuante del sincero pentimento per la collaborazione prestata si oppone il fatto che, in relazione a IM 1, la chiamata di correo di AP 1 è “infarcita di molte contraddizioni”, che hanno causato il proscioglimento del chiamato. In realtà, contrariamente all’assunto della prima Corte, riguardo al coinvolgimento di IM 1, le dichiarazioni di AP 1 sono sempre state più che lineari. Egli ha, infatti, sempre detto che la droga era destinata, in Ticino, a IM 1 e che, se lui non avesse accettato di fare il trasporto, sarebbe stato lo stesso IM 1 ad occuparsi anche del trasporto (verbale PS AP 1 9.11.2010 pag. 1;