In queste condizioni, sostenere - come ha fatto la prima Corte - che non gli può essere riconosciuta la circostanza attenuante specifica di cui all’art. 48 lett. d CP poiché egli, parlando di questi fatti, non ha “raccontato tutta la verità (…) preferendo adottare, in merito alla sua posizione, un atteggiamento di basso profilo o comunque non completamente collaborativo sul quantitativo e sui soldi” (sentenza impugnata, consid. 37, pag. 47) è arbitrario poiché, così argomentando, la prima Corte ha confuso sensazioni soggettive con fatti accertati.