l’iniziale appello al suo diritto di tacere era dovuto allo stato di estrema confusione e paura a seguito dell’arresto. Non solo. Dalla deposizione dell’ispettore TE 1 emerge pure chiaramente che la decisione di collaborare non fu il frutto di una valutazione di tattica processuale. d) Non vi sono elementi per ritenere che, ricostruendo l’accaduto, AP 1 abbia tentato di ridimensionare il proprio ruolo nei fatti di cui al punto A. 1. dell’AA 30/2011.