2 CP). Il legislatore, nel corso dell’elaborazione del codice di procedura penale svizzero (CPP), ha sottolineato che la presa in considerazione accresciuta dell’aiuto apportato dagli indagati nell’accertamento dei fatti, di rilievo dal profilo del diritto materiale, è stata giudicata degna d’interesse (FF 2006 pag. 1087), ciò che ha portato, soprattutto, all’instaurazione nel nuovo CPP, che entrerà in vigore nel 2011, di una procedura abbreviata che permetterà all’accusato ed al Ministero pubblico di negoziare in modo informale i fatti determinanti e l’entità della pena (art. 358 segg.