6B_827/2008, consid. 2.2.2). d) Al riguardo, occorre sottolineare come il TF abbia già avuto modo di precisare (pur se nell’ambito dell’art. 47 CP) che: “ In presenza di una criminalità viepiù organizzata, in particolare nell’ambito degli stupefacenti, laddove la cooperazione delle persone arrestate è essenziale per determinare l’estensione di un traffico e smantellare, anche solo in parte, una rete, la collaborazione di un accusato deve essere un fattore attenuante importante nell’ambito della commisurazione della pena.