Secondo la giurisprudenza e la dottrina, la semplice confessione non configura, di per sé, un sincero pentimento. Non di rado, infatti, chi è confrontato con mezzi di prova a suo carico o chi constata che non potrà sfuggire ad una pena, sceglie di dire la verità o di esprimere rammarico per come ha agito: un tale comportamento non è, in sé, particolarmente meritevole (DTF 117 IV 112 consid. 1; DTF 116 IV 288 consid. 2a; STF del 10.8.2009, inc. 6B_614/2009, consid. 1.2). Il costituirsi spontaneamente alle autorità può, invece, realizzare l’attenuante specifica del sincero pentimento: