1; STF del 1° dicembre 2011, inc. 6B.485/2011, consid. 1.1; STF del 13 agosto 2010, inc. 6B.265/2010, consid. 1.1). Con riferimento al sincero pentimento che si concretizza con la collaborazione prestata agli inquirenti, il TF ha precisato che il contenuto delle informazioni fornite dall’accusato che invoca tale attenuante specifica è elemento rilevante nell’apprezzare lo stato d’animo del reo e, dunque, nell’apprezzare il riconoscimento del suo errore e la sua volontà di emendamento (STF del 10 agosto 2009, inc. 6B_614/2009, consid. 1.3.2). Secondo la giurisprudenza e la dottrina, la semplice confessione non configura, di per sé, un sincero pentimento.