del predetto AA. La prima Corte ha, infine, ridotto la suddetta sanzione a 5 anni di pena detentiva da espiare tenuto conto della confessione di AP 1, della sua collaborazione, non assurta tuttavia a sincero pentimento, della sua incensuratezza, del lungo periodo di detenzione preventiva patito in minima parte in regime straordinario e del fatto che il reato di cui al punto A.1. dell’AA 30/2011 sia stato perpetrato con dolo eventuale per la maggior parte del quantitativo trasportato (sentenza impugnata consid. 45 pag. 54). 13. a) Giusta l'art. 48 lett.