Corte delle assise criminali ha qualificato la colpa di AP 1 “estremamente grave” per avere trasportato un ingente quantitativo di cocaina (punto A.1. dell’AA 30/2011), per avere agito con mero scopo di lucro non essendo egli consumatore, nonché per avere accettato senza esitazione la proposta fattagli da IM 2 e da M. di trasportare lo stupefacente dalla __________ (__________ ) alla Svizzera (Cantone Ticino). Per i primi giudici, aggrava la colpa dell’appellante l’escalation fatta nell’ambiente del traffico di stupefacenti essendo egli passato da piccolo venditore locale (punto B.2.