a cifra 1 CP, in ragione del deficitario stato di salute asseritamente patito dall’appellante con conseguente stato di angustia. Al riguardo, i primi giudici hanno sottolineato che “l’incidente stradale che ne fu la causa primaria trovasi già datato nel tempo” e che le conseguenze fisiche e psichiche patite a suo tempo “non gli hanno assolutamente impedito di venire in Svizzera, di sposarsi e di cercare di cominciare una nuova esistenza” (sentenza impugnata consid. 45 pag. 54-55). c)La Corte delle assise criminali ha qualificato la colpa di AP 1 “estremamente grave” per avere trasportato un ingente quantitativo di cocaina (punto A.1.