come attenuante generica, nell’ambito della commisurazione della pena ex art. 47 CP (sentenza impugnata consid. 37 pag. 47-48). b) Nessuna riduzione della pena è stata apportata dai giudici di prima sede né come attenuante generica ai sensi dell’art. 47 CP, né come specifica giusta l’art. 48 lett. a cifra 1 CP, in ragione del deficitario stato di salute asseritamente patito dall’appellante con conseguente stato di angustia.