La Corte delle assise criminali ha ritenuto non realizzati i presupposti dell’attenuante specifica di cui all’art. 48 lett. d CP. a) In particolare, i primi giudici, pur dando atto all’appellante di avere fatto i nomi dei mandanti del carico che egli trasportava, gli hanno rimproverato che “in merito alle loro successive discussioni a __________ non ha, a mente della Corte, raccontato tutta la verità né è stato completamente trasparente preferendo adottare, in merito alla sua posizione, un atteggiamento di basso profilo o comunque non completamente collaborativo sul quantitativo e sui soldi”.