a cifra 2 CP) né, più genericamente, “alcun altro fattore di riduzione”. In ragione di quanto sopra, l’insorgente postula la diminuzione della pena a 3 anni di detenzione con il beneficio della sospensione condizionale ai sensi dell’art. 43 cpv. 1 CP. 12. La Corte delle assise criminali ha ritenuto non realizzati i presupposti dell’attenuante specifica di cui all’art. 48 lett.