3 e 4 CPP). L’appello è un mezzo d’impugnazione ordinario mediante il quale le parti che abbiano interesse a dolersi per ragioni di diritto o di fatto della sentenza emanata dal giudice di primo grado, possono sottoporla, senza limitazioni riguardo alle censure invocabili, ad una giurisdizione di secondo grado per una nuova decisione (Eugster, in Basler Kommentar, StPO, Basilea 2011, ad art. 398, n. 1, pag. 2642; Kistler Vianin, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Basilea 2011, ad art. 398, n. 1, pag. 1770; Mini, Codice svizzero di procedura penale (CPP), Commentario, Zurigo 2010, ad art. 398, n. 1, pag. 739).