Giusta l’art. 398 cpv. 1 CPP l’appello può essere proposto contro le sentenze dei tribunali di primo grado che pongono fine, in tutto o in parte, al procedimento. In particolare, mediante l’appello è ora possibile censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 398 cpv. 3 lett. a CPP), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (lett. b) e l’inadeguatezza (lett. c). L’appello può, inoltre, vertere anche solo su alcune parti della sentenza di prima istanza, segnatamente sulla colpevolezza, eventualmente riferita a singoli atti, o sulla commisurazione della pena (art. 399 cpv. 3 e 4 CPP).