{"Signatur": "TI_CARP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2012-01-18", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CARP_001_17-2011-122_2012-01-18.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=111284&nX40_KEY=4921783&nTrefferzeile=57&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "11824014c7d3ffe40b289626bb02f0a6"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["17.2011.122"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale 18.01.2012 17.2011.122"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale 18.01.2012 17.2011.122"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Corte di appello e di revisione penale 18.01.2012 17.2011.122"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Corte di appello e di revisione penale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Riconoscimento del sincero pentimento e riduzione importante della pena ad un autore che ha confessato, spontaneamente e nonostante il rischio di ritorsioni, un traffico di cocaina, coinvolgendo, oltre se stesso, anche i correi, permettendo il buon esito di un'inchiesta. 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Assenza della grave angustia\n\n\nVa, qui, di transenna, osservato che la pena base di 6 anni e 6 mesi stabilita dalla prima Corte per il reato di cui al punto A.1. dell’AA 30/2011 non risulta in linea con la prassi delle Corti ticinesi che, per quanto risulta, riserva pene superiori ai 5 anni a trasportatori di quantitativi di molto superiori a quello in esame e/o a casi in cui gli autori presentano coinvolgimenti più pesanti rispetto a quello avuto da AP 1 oppure, ancora, si sono resi autori colpevoli anche di altri reati (cfr., per esempio, sentenza TPC del 15.12.2003, inc. 72.2003.61; sentenza TPC del 16.03.2007, inc. 72.2006.156, confermata in sentenza CCRP dell’8.06.2007, inc. 17.2007.23, e in STF 6B_370/2007 del 12.3.2008; sentenza TPC del 13.11.2008 inc. 72.2008.98; sentenza TPC del 17.11.2004, inc. 72.2004.84, confermata in sentenza CCRP del 5.09.2005, inc. 17.2005.1), mentre ai semplici trasportatori di quantitativi di stupefacente analoghi o superiori a quello ora in esame ha, sin qui, riservato pene detentive varianti fra i 4 e i 5 anni (cfr., per esempio, sentenza TPC del 17.01.2001, inc. 72.2000.245; sentenza TPC del 19.12.2003, inc. 72.2003.128, confermata dalla sentenza CCRP del 18.02.2004, inc. 17.2004.7; sentenza TPC del 26.08.2005, inc. 72.2005.60; sentenza TPC del 13.12.2005, inc. 72.2005.139, confermata in sentenza CCRP del 16.05.2006, inc. 17.2006.4, e in STF 1P.355/2006 del 14.12.2006; sentenza TPC del 7.07.2009, inc. 72.2009.61; sentenza TPC del 3.03.2010, inc. 72.2009.153; sentenza TPC dell’1.09.2010, inc. 72.2010.52, confermata dalla sentenza CCRP del 10.02.2011, inc. 17.2010.52-53; sentenza TPC del 6.05.2011, inc. 72.2011.23).\nLa pena di 1 anno per lo spaccio è, invece, stata determinata, in applicazione dell’art. 49 cpv. 1 CP (fosse stato giudicato per il solo spaccio di 340 gr di cocaina, a AP 1 sarebbe stata inflitta una pena detentiva variante fra i 18 e i 24 mesi).\nLa pena di 6 anni corrispondente alla colpa complessiva dell’autore per i reati di cui deve rispondere va, però, diminuita in considerazione non tanto dell’incensuratezza di AP 1 (DTF 136 IV 1 in cui il TF ha di molto relativizzato se non annullato il valore attenuante di tale circostanza) o del periodo di detenzione preventiva patito, che non risulta essere stato particolarmente pesante, quanto del sincero pentimento dimostrato con la collaborazione prestata agli inquirenti.\nAl proposito, va sottolineato come la collaborazione prestata dall’appellante sia stata spontanea, sostanzialmente disinteressata e non strumentale, ampia e come essa abbia permesso agli inquirenti di sgominare una, pur piccola, rete di trafficanti internazionali che, senza la decisione di AP 1, probabilmente oggi sarebbero ancora attivi. Inoltre, non può essere misconosciuto che tale collaborazione è costata a AP 1 l’esposizione a rischio dell’incolumità sua e della sua famiglia. In questo senso, la sua collaborazione non può - a pena di violazione del diritto federale - non essere riconosciuta come l’espressione di un ampio sincero pentimento.\nCiò detto, va rilevato che il pentimento dimostrato non è, tuttavia, sufficiente a compensare la colpa dell’appellante nei limiti che sono il presupposto dell’applicazione dell’art. 48a CP. Esso impone, tuttavia, una congrua riduzione della pena che, tutto ben considerato, questa Corte determina in quasi il 50% fissando la pena detentiva a carico di AP 1 in soli 3 anni e 6 mesi.\nAltre riduzioni non sono possibili. In particolare, si rileva che l’entità della pena non influisce sulle possibilità dell’appellante di permanere in Svizzera vicino a sua madre, essendo queste ultime già compromesse alla luce della revoca del permesso B (con conseguente ordine di partenza previsto per il 30.11.2010) disposta dalla Sezione della popolazione, __________ con scritto 30.09.2010 per la sopravvenuta decadenza dei motivi di ricongiungimento familiare (AI 86). In ogni caso, anche in presenza di un rischio di revoca del permesso di dimora, per il TF quest’ultimo non è un fattore da tenere imperativamente in considerazione nella commisurazione della pena, né un elemento che aumenta la sensibilità alla stessa (STF del 18 ottobre 2011, inc. 6B_459/2011, consid. 6.3; STF del 22 dicembre 2010, inc. 6B_892/2010, consid. 3.3).\nNon ravvedendo altri motivi di attenuazione, è in tale entità che viene fissata la pena a carico dell’appellante (STF 16 settembre 2009, inc. 6B_289/2009, consid. 2.4; STF 17 aprile 2007, inc. 6B_14/2007, consid. 5.2).\nIn definitiva, questa Corte, alla luce dell’ingente quantitativo di cocaina trasportato (8’202 grammi netti) e spacciato (340 grammi lordi) da AP 1, considerate le circostanze aggravanti ed attenuanti suesposte, ritenuto che lo stesso art. 19 cpv. 2 LStup punisce l’autore con una pena detentiva non inferiore ad un anno, che può essere cumulata con una pena pecuniaria, visto il concorso di reati ex art. art. 49 CP, infligge all’appellante la pena detentiva di 3 anni e sei mesi.\nTrattasi di pena da espiare non essendo realizzati i presupposti applicativi degli art. 42 e 43 CP.\n18. AP 1, in carcerazione preventiva dal 30 ottobre 2010 al 15 febbraio 2011, è stato posto, su sua richiesta, in anticipata esecuzione della pena dal 16 febbraio 2011.\nNon mette conto, dunque, di ordinarne la carcerazione di sicurezza."}