{"Signatur": "TI_CARP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2012-01-18", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CARP_001_17-2011-122_2012-01-18.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=111284&nX40_KEY=4921783&nTrefferzeile=57&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "11824014c7d3ffe40b289626bb02f0a6"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["17.2011.122"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale 18.01.2012 17.2011.122"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale 18.01.2012 17.2011.122"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Corte di appello e di revisione penale 18.01.2012 17.2011.122"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Corte di appello e di revisione penale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Riconoscimento del sincero pentimento e riduzione importante della pena ad un autore che ha confessato, spontaneamente e nonostante il rischio di ritorsioni, un traffico di cocaina, coinvolgendo, oltre se stesso, anche i correi, permettendo il buon esito di un'inchiesta. 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Anche per la consegna egli avrebbe unicamente dovuto seguire le istruzioni che i due mandanti avrebbero dovuto dargli al suo arrivo in Svizzera. La controprova della marginalità del suo ruolo è data, poi, dall’esiguità, valutata in funzione del quantitativo trasportato, del compenso che gli era stato promesso.\nVa, poi, ancora considerato, a parziale beneficio dell’appellante, che egli ha agito, in relazione al quantitativo trasportato, con dolo eventuale (STF del 26 aprile 2011, inc. 6B_611/2010, consid. 3.3; STF dell’8 marzo 2010, inc. 6B_238/2009, consid. 5.6; STF del 4 novembre 2003, inc. 6S.233/2003, consid. 4.3, con specifico riferimento al trasporto di droga cfr. STF del 3 novembre 1995, inc. 6S.676/1994 consid. 1 e/cc, citata in CCRP del 6 maggio 2003, inc. 17.2002.56, consid. 22 lett. h. nonché in Wiprächtiger, Basler Kommentar, Strafrecht I, I ed., Basilea 2003, ad art. 48 CP, n. 30, in cui il Tribunale federale ha avuto modo di rinviare una causa all’autorità cantonale per non avere questa considerato che l’imputato aveva agito con dolo meramente eventuale, non diretto).\nIn relazione alle vendite di stupefacente, va considerato che l’appellante ha dimostrato una discreta efficacia delinquenziale nella misura in cui è riuscito, da solo, a spacciare, con più vendite in un periodo relativamente ristretto, tra giugno 2009 e settembre 2010, 340 grammi lordi di cocaina a consumatori nel bellinzonese. Come già stabilito dal TF, l’aver venduto, come nel caso in esame, a più riprese piccoli quantitativi di droga è indiziante di una volontà delittuosa consolidata (STF del 13 agosto 2010, inc. 6B_265/2010, consid. 2.3; STF del 17 aprile 2002, inc. 6S.21/2002, consid. 2c).\nDal profilo soggettivo, va differenziato, secondo costante giurisprudenza del TF (DTF 122 IV 299 consid. 2b; STF del 2 luglio 2010, inc. 6.B_390/2010, consid. 1.1; STF del 10 maggio 2010, inc. 6B_10/2010, consid. 2.1; STF del 17 aprile 2002, inc. 6S.21/2002, consid. 2c), il caso dell’autore tossicomane che agisce per finanziare il proprio consumo da quello di colui che traffica (o partecipa a un traffico) unicamente per motivi di lucro. AP 1 non è consumatore di stupefacenti: egli si è, quindi, dedicato al traffico di cocaina per denaro e non per garantirsi il fabbisogno di droga.\nCon riferimento al criterio della libertà dell’autore di decidere fra legalità e illegalità, appesantisce la colpa di AP 1 il fatto che egli ha avuto, allorquando si è trasferito in Ticino nel 2008, la possibilità di costruirsi una vita onesta offertagli dal matrimonio contratto lo stesso anno con Mz (AI 86), cittadina dominicana al beneficio di un permesso di domicilio C e dal conseguente ottenimento di un permesso di dimora annuale (permesso B). In relazione a questo criterio, va, tuttavia, considerato, a parziale attenuazione della sua colpa, che, a seguito dell’incidente, AP 1 ha sviluppato una sorta di debolezza di carattere - riconosciuta al dibattimento d’appello anche dal procuratore pubblico - che lo ha reso più fragile della norma poiché facilmente influenzabile: la circostanza va considerata, in particolare, in relazione al trasporto di stupefacente ritenuto come sia accertato che non è stato lui a chiedere di poterlo eseguire ma che egli ha aderito ad una proposta di terzi.\nIn considerazione dell’insieme dei suddetti elementi, questa Corte ritiene che la colpa di AP 1 sia mediamente grave e che, pertanto, visto il quadro edittale e il concorso di reati di cui deve rispondere, adeguata sia una pena detentiva di 6 anni, di cui 5 per il trasporto ed 1 per le vendite (per trasporti, cfr., a titolo indicativo, STF del 13 agosto 2010, inc. 6B_265/2010; STF del 7 agosto 2008, inc. 6B_508/2008; STF del 4 agosto 2008, inc. 6B_380/2008; STF del 19 giugno 2007, inc. 6S.496/2006; STF del 23 gennaio 2001, inc. 6S.492/2000)."}