{"Signatur": "TI_CARP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2012-01-18", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CARP_001_17-2011-122_2012-01-18.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=111284&nX40_KEY=4921783&nTrefferzeile=57&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "11824014c7d3ffe40b289626bb02f0a6"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["17.2011.122"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale 18.01.2012 17.2011.122"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale 18.01.2012 17.2011.122"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Corte di appello e di revisione penale 18.01.2012 17.2011.122"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Corte di appello e di revisione penale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Riconoscimento del sincero pentimento e riduzione importante della pena ad un autore che ha confessato, spontaneamente e nonostante il rischio di ritorsioni, un traffico di cocaina, coinvolgendo, oltre se stesso, anche i correi, permettendo il buon esito di un'inchiesta. 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Non può tuttavia aumentare di oltre la metà il massimo della pena comminata ed é in ogni modo vincolato al massimo legale del genere di pena (Ackermann, Basler Kommentar, Strafrecht I, 2. ed., Basilea 2007, ad art. 49, n. 8 e seg., pag. 908 seg.; Trechsel/Affolter-Eijsten, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, Zurigo 2008, ad art. 49, n. 7 e seg., pag. 282 seg.; Stratenwerth/Wohlers, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Handkommentar, 2. ed., Berna 2009, ad art. 49, n. 1, pag. 114; Stoll, Commentaire romand, Code pénal I, Basilea 2009, art. 49, n. 78, pag. 506).\n17. Occorre, dunque, valutare la colpa di AP 1 in funzione delle circostanze legate ai fatti commessi (Tatkomponente), valutando dapprima le circostanze oggettive dei reati di cui risponde (objektive Tatkomponente) e passando, poi, ad esaminare gli aspetti soggettivi del reato (Tatverschulden). Soltanto dopo la determinazione dell’intensità della colpa in relazione ai reati e la determinazione della pena ad essa adeguata, vanno considerate - a ponderazione attenuante od aggravante della pena così determinata - le circostanze personali legate all’autore (DTF 136 IV 55 consid. 5.4).\nQualificante la colpa di AP 1 è, dapprima, il quantitativo di stupefacente messo in circolazione (8'202 grammi netti di cocaina con purezza tra il 25,9% e il 43,4% trasportati e 340 grammi lordi di cocaina con purezza non precisata venduti). Si tratta di un quantitativo importante che, complessivamente, supera di oltre 100 volte la quantità minima richiesta per l’applicazione del caso grave che si configura oggettivamente, ex art. 19 cpv. 2 lett. a LStup, a partire dai 18 grammi complessivi di cocaina pura (DTF 122 IV 360 consid. 2a; DTF 120 IV 334 consid. 2a; DTF 114 IV 164 consid. 1; DTF 112 IV 109 consid. 2a; DTF 109 IV 143 consid. 3b; STF del 21 novembre 2011, inc. 6B/558/2011, consid. 3.3.2; STF del 29 marzo 2011, inc. 6B_859/2010, consid. 6; STF del 13 dicembre 2010, inc. 6B_699/2010, consid. 4; STF del 15 luglio 2010, inc. 6B_294/2010, consid. 3.3.2; STF del 15 marzo 2010, inc. 6B_911/2009, consid. 2.3.1; STF del 10 marzo 2009, inc. 6B_632/ 2008, consid. 2; Albrecht, Kommentar zum schweizerischen Strafrecht, Sonderband Betäubungsmittelstrafrecht, Berna 1995, ad art. 19, n. 150 e seg.; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, III ed., Berna 2010, ad art. 19 LStup, n. 78 segg., pag. 916 segg.).\nVa sottolineato che la quantità di droga trattata, pur non essendo l’unico elemento di rilievo, è importante nell’ambito della valutazione della colpa. Se infatti è vero che, secondo la giurisprudenza del TF, più la quantità di droga si allontana dal limite a partire dal quale si è in presenza di un’infrazione aggravata alla LStup (in casu 18 grammi di cocaina), più tale fattore perde di importanza per la commisurazione della pena, è anche vero che essa ricopre una valenza essenziale nella misura in cui maggiore è il quantitativo di stupefacente trattato maggiore è il numero delle persone la cui salute viene potenzialmente messa in pericolo (DTF 121 IV 202 consid. 2d/cc; DTF 119 IV 180; DTF 118 IV 342 consid. 2b; STF del 21 novembre 2011, inc. 6B_558/2011, consid. 3.4; STF del 13 agosto 2010, inc. 6B_265/2010, consid. 2.3). La colpa di AP 1 è, inoltre, aggravata dall’estensione geografica del traffico di stupefacente, avendo egli trasportato la cocaina dalla __________ (__________ ) alla Svizzera (Cantone Ticino). Il TF ha già avuto modo di stabilire che l’autore che valica frontiere sorvegliate deve spendere maggiori energie criminali di colui che trasporta droga all’interno nei confini nazionali poiché quest’ultimo si espone ad un rischio più limitato di essere arrestato durante un controllo casuale e che l’importazione di droga in Svizzera ha ripercussioni più gravi che il mero trasporto all’interno dei suoi confini (STF del 13 agosto 2010, inc. 6B_265/2010, consid. 2.3; STF del 2 luglio 2010, inc. 6B_390/2010, consid. 1.1; STF del 10 maggio 2010, inc. 6B_10/2010, consid. 2.1). Non può, invece, essere chiamata ad aggravare la colpa di AP 1 la circostanza - ritenuta dai primi giudici - dell’offerta fatta da IM 2 e M. a AP 1 di trattenere un chilo dello stupefacente trasportato per poi spacciarlo privatamente poiché - contrariamente a quanto considerato in prima sede - tale offerta non è mai stata accettata dal qui appellante.\nAl riguardo, infatti, negli atti si legge quanto segue:\n“ (…) voglio precisare che della possibilità di vendere un kg di droga a credito è stato solo accennato e poi non se n’è più parlato, anche perché io ho subito detto di no”\n(verbale PP confronto IM 2/AP 1 21.6.2011 pag. 7).\nAl proposito, è irrilevante la motivazione del rifiuto (cioè, la mancanza di una clientela sufficientemente grande). Quel che conta è che AP 1 non ha mai preso in considerazione la proposta."}