{"Signatur": "TI_CARP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2012-01-18", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CARP_001_17-2011-122_2012-01-18.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=111284&nX40_KEY=4921783&nTrefferzeile=57&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "11824014c7d3ffe40b289626bb02f0a6"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["17.2011.122"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale 18.01.2012 17.2011.122"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale 18.01.2012 17.2011.122"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Corte di appello e di revisione penale 18.01.2012 17.2011.122"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Corte di appello e di revisione penale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Riconoscimento del sincero pentimento e riduzione importante della pena ad un autore che ha confessato, spontaneamente e nonostante il rischio di ritorsioni, un traffico di cocaina, coinvolgendo, oltre se stesso, anche i correi, permettendo il buon esito di un'inchiesta. 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Egli ha, infatti, sempre detto che la droga era destinata, in Ticino, a IM 1 e che, se lui non avesse accettato di fare il trasporto, sarebbe stato lo stesso IM 1 ad occuparsi anche del trasporto (verbale PS AP 1 9.11.2010 pag. 1; verbale PP AP 1 11.11.2010 pag. 4, 6 e 9; verbale PP AP 1 16.12.2010 pag. 2; verbale PP AP 1 29.12.2010 pag. 2; verbale PP confronto AP 1 / IM 1 29.12.2010 pag. 3; verbale PP AP 1 15.2.2011 pag. 3).\nSmentita dalle dichiarazioni dell’ispettore TE 1 è anche la tesi dell’inverosimiglianza delle dichiarazioni di AP 1 sui dettagli della consegna dello stupefacente a IM 1:\n“ A domanda del procuratore pubblico, rispondo che AP 1 non ha indicato alcune cose. In particolare ricordo che non è stato in grado di precisare come sarebbe avvenuta la consegna a IM 1 e che non era in grado di precisare se IM 1 avrebbe dovuto chiamarlo e altri dettagli. Tuttavia non posso escludere che, se non l’ha fatto, è perché non lo sapeva” (verbale del dibattimento d’appello, pag. 4).\nVa, infine, detto che l’eventuale assenza di elementi oggettivi atti a vestire la chiamata di correo non può essere addebitata all’autore della chiamata (come, invece, hanno fatto i primi giudici, cfr. sentenza impugnata, consid. 31 pag. 41 in fine e 42).\nQuesto principio generale vale tanto più in concreto visto che, per tutto il resto, le diverse chiamate di correo effettuate da AP 1 hanno portato alla condanna di tutti i chiamati.\nf) Sulla tempestività della collaborazione di AP 1 questa Corte non può che sottolineare che la deposizione dell’ispettore TE 1 smentisce la tesi della prima Corte.\nE’, dunque, accertato che, al di là di quanto risulta dal materiale processuale - che, comunque, attesta di una sostanzialmente tempestiva collaborazione dell’appellante (verbale PS AP 1 3.11.2010 pag. 4; verbale PS AP 1 9.11.2010 pag. 5; verbale PS AP 1 13.1.2011 pag. 4) - AP 1 ha da subito collaborato con gli inquirenti, fornendo loro in modo più che tempestivo tutte le informazioni di cui egli era in possesso in relazione alla droga trasportata.\nAP 1 ha, infatti, da subito, fatto i nomi dei correi e se tale collaborazione non è stata prontamente registrata a verbale è solo perché si è voluto, con uno stratagemma, permettergli di sostenere, per sfuggire ad eventuali ritorsioni, che egli aveva parlato soltanto al momento in cui era stato costretto dall’evidenza probatoria.\ng) Nemmeno possono essere condivise le pesanti riserve espresse dalla prima Corte sulla collaborazione di AP 1 in relazione alle vendite di cocaina (punto B.2. dell’AA 30/2011).\nQuel che emerge dagli atti - e che è stato confermato in aula sia dall’ispettore che dal procuratore pubblico - è che AP 1, a pochi giorni dall’arresto, ha confessato la sua attività di spaccio (precedente al trasporto di stupefacente) praticamente spontaneamente, confermando le ipotesi formulate dall’interrogante che non aveva, al riguardo, alcun elemento indiziante e che aveva formulato l’ipotesi indicata sulla semplice e sola scorta della conoscenza fra l’interrogato ed alcuni tossicomani, già conosciuti dagli inquirenti.\nNe consegue che AP 1 ha ammesso tale sua attività delittuosa del tutto spontaneamente, senza, cioè, che vi fosse in qualche modo indotto od obbligato da risultanze istruttorie precedenti e da lui indipendenti.\nL’infondatezza dei rimproveri rivoltigli al riguardo dalla prima Corte è dimostrata, da un lato, dagli atti istruttori da cui risulta che egli ha, da subito, riconosciuto alcuni acquirenti e circostanziato le vendite (verbale PS AP 1 9.11.2010 pag. 3-4; verbale PP AP 1 11.11.2010 pag. 7-8; verbale PS AP 1 2.12.2010 pag. 4 e 8-9; verbale PS AP 1 13.01.2011 pag. 2; verbale PS AP 1 7.02.2011 pag. 2; verbale PS AP 1 18.02.2011 pag. 2; acquirenti che, peraltro, hanno confermato le sue dichiarazioni: cfr. verbale PS S. 17.11.2010 per 1 grammo; verbale PS Alessandro Rigitano 21.12.2010 per 35 grammi; verbale PS Luca Cimmino 27.12.2010 per 10 grammi; verbale PS Pasquale Romaniello 3.11.2011 per 50 grammi e verbale PS Dionisio Ricardo Da Silva 12.1.2011 per 30 grammi). Ma, soprattutto, l’infondatezza delle riserve espresse al riguardo dalla prima Corte è dimostrata dalla deposizione dell’ispettore TE 1:\n“ A domanda dell’avvocato dell’appellante, in relazione al verbale 2.12.2010 dichiaro che noi abbiamo pensato che, dichiarando di non conoscere le persone di cui gli contestavamo il nome, AP 1 dicesse il vero. Al proposito bisogna considerare che non sappiamo chi avesse avuto in precedenza in uso il telefonino da cui noi abbiamo estratto i numeri e soprattutto bisogna considerare che su 50 e passa numeri considerati, ce n’erano soltanto 2 o 3 corrispondenti a persone conosciute come consumatori. Ricordo che per esempio c’erano diversi numeri relativi ad artigiani. Inoltre bisogna considerare che i numeri contestati a AP 1 non figuravano sui tabulati retroattivi delle sue telefonate: fossero stati suoi clienti, almeno un contatto l’avrebbe avuto. È per questi motivi che noi abbiamo considerato che lui dicesse il vero anche in quell’occasione. Del resto lui il suo spaccio lo aveva confessato da solo”\n(verbale del dibattimento d’appello, pag. 4).\nh) Oggettivamente, dunque, la collaborazione che AP 1 ha, da subito, prestato ha permesso:\n1. agli inquirenti di:"}