{"Signatur": "TI_CARP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2012-01-18", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CARP_001_17-2011-122_2012-01-18.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=111284&nX40_KEY=4921783&nTrefferzeile=57&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "11824014c7d3ffe40b289626bb02f0a6"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["17.2011.122"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale 18.01.2012 17.2011.122"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale 18.01.2012 17.2011.122"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Corte di appello e di revisione penale 18.01.2012 17.2011.122"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Corte di appello e di revisione penale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Riconoscimento del sincero pentimento e riduzione importante della pena ad un autore che ha confessato, spontaneamente e nonostante il rischio di ritorsioni, un traffico di cocaina, coinvolgendo, oltre se stesso, anche i correi, permettendo il buon esito di un'inchiesta. 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Abbiamo potuto procedere a questa identificazione soltanto in base alle rivelazioni di AP 1. AP 1 ci ha da subito fatto il nome di IM 1. Invece per gli altri due ci ha all’inizio dato degli elementi per risalire alla loro identità. Ricordo che ci aveva detto che si trattava di due persone con le quali era stato controllato durante un normale controllo della circolazione. Noi abbiamo perciò facilmente identificato i due risalendo a questo controllo. Dopo AP 1 ha subito confermato che si trattava effettivamente dei due.\nAnche in relazione alle vendite di cocaina si può dire che la collaborazione di AP 1 è stata spontanea, nel senso che lui ha ammesso questa sua attività di spaccio su semplice domanda senza che vi fosse obbligato da elementi in nostro possesso. Noi avevamo semplicemente raccolto delle voci secondo cui lui qualcosa faceva. Ma si trattava di semplici voci. Nulla di più. In particolare non avevamo nessuna dichiarazione di acquirenti che lo chiamavano in causa.\nA domanda dell’avvocato dell’appellante rispondo che è estremamente difficile che capiti che un dominicano collabori con noi senza esservi obbligato da nostre precedenti risultanze. Tante volte non collaborano nemmeno quando queste risultanze ci sono.\nA domanda dell’avvocato dell’appellante preciso, in relazione alla prima domanda del verbale 9.11.2010, che la risposta registrata è appunto l’espediente di cui ho parlato prima. In realtà AP 1 ci aveva già fatto prima il nome di IM 1. L’aveva detto fuori verbale. Lui non voleva verbalizzarlo per la paura di cui ho detto prima e allora noi abbiamo trovato questo espediente.\n(…)\nA domanda del procuratore pubblico, ribadisco che da subito AP 1 era intenzionato a parlare. Visto i suoi timori, noi gli abbiamo anche detto che di una sua collaborazione la Corte avrebbe tenuto conto. Preciso però che non è che gli abbiamo promesso chissà quali sconti di pena. Però la mia impressione è che non è stato quello a farlo decidere a parlare o che comunque non ha confessato solo per quello. Perché si vedeva e si capiva che lui da subito era intenzionato a parlare. Continuava a dire “vorrei ma non posso” per la paura di cui ho detto sopra”\n(verbale del dibattimento d’appello, pag. 3-4).\nc) Le dichiarazioni dell’ispettore TE 1 provano, anzitutto, la spontaneità della collaborazione offerta da AP 1.\nQuesti era - l’ispettore l’ha più volte ribadito nel corso della sua audizione - da subito intenzionato a collaborare e soltanto la paura per l’incolumità sua e dei suoi familiari lo ha inizialmente trattenuto dal mettere in atto tale suo proposito: l’iniziale appello al suo diritto di tacere era dovuto allo stato di estrema confusione e paura a seguito dell’arresto.\nNon solo. Dalla deposizione dell’ispettore TE 1 emerge pure chiaramente che la decisione di collaborare non fu il frutto di una valutazione di tattica processuale.\nd) Non vi sono elementi per ritenere che, ricostruendo l’accaduto, AP 1 abbia tentato di ridimensionare il proprio ruolo nei fatti di cui al punto A. 1. dell’AA 30/2011. La versione dei fatti ritenuta dalla prima Corte è quella che lui ha, da subito, dato agli inquirenti e non vi sono, in atti, elementi che possano in qualche modo sostanziare l’ipotesi formulata dai primi giudici secondo cui egli avrebbe mentito affermando di non conoscere esattamente il peso della droga trasportata e affermando che il compenso promessogli era di 3.000.- Euro.\nDel resto, se vi fossero stati elementi in tal senso, la prima Corte lo avrebbe condannato per avere agito con dolo diretto - e non eventuale - e percependo un compenso maggiore.\nIn queste condizioni, sostenere - come ha fatto la prima Corte - che non gli può essere riconosciuta la circostanza attenuante specifica di cui all’art. 48 lett. d CP poiché egli, parlando di questi fatti, non ha “raccontato tutta la verità (…) preferendo adottare, in merito alla sua posizione, un atteggiamento di basso profilo o comunque non completamente collaborativo sul quantitativo e sui soldi” (sentenza impugnata, consid. 37, pag. 47) è arbitrario poiché, così argomentando, la prima Corte ha confuso sensazioni soggettive con fatti accertati. Soltanto l’accertamento di un compenso davvero superiore a quello indicato e dell’effettiva consapevolezza di AP 1 del quantitativo trasportato, infatti, avrebbero giustificato le considerazioni negative formulate dalla prima Corte.\ne) Nemmeno può essere condivisa l’opinione secondo cui al riconoscimento dell’attenuante del sincero pentimento per la collaborazione prestata si oppone il fatto che, in relazione a IM 1, la chiamata di correo di AP 1 è “infarcita di molte contraddizioni”, che hanno causato il proscioglimento del chiamato."}