{"Signatur": "TI_CARP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2012-01-18", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CARP_001_17-2011-122_2012-01-18.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=111284&nX40_KEY=4921783&nTrefferzeile=57&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "11824014c7d3ffe40b289626bb02f0a6"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["17.2011.122"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale 18.01.2012 17.2011.122"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale 18.01.2012 17.2011.122"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Corte di appello e di revisione penale 18.01.2012 17.2011.122"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Corte di appello e di revisione penale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Riconoscimento del sincero pentimento e riduzione importante della pena ad un autore che ha confessato, spontaneamente e nonostante il rischio di ritorsioni, un traffico di cocaina, coinvolgendo, oltre se stesso, anche i correi, permettendo il buon esito di un'inchiesta. 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Assenza della grave angustia\n\n\nInfine, per la Corte di prima istanza, aggrava la colpa di AP 1 il concorso di reati dato dalle ripetute vendite di cocaina per complessivi 340 grammi (punto B.2. dell’AA 30/2011) effettuate, peraltro, nel lasso di tempo relativamente breve di 16 mesi (sentenza impugnata consid. 45 pag. 53-54).\nd) Sulla scorta di tali considerazioni, i primi giudici hanno determinato la pena base in complessivi 7 anni/7 anni e 6 mesi di pena detentiva, di cui 6 anni/6 anni e 6 mesi di detenzione unicamente per il reato di cui al punto A.1. dell’AA 31/2011 e la parte restante per quello di cui al punto B.2. del predetto AA.\nLa prima Corte ha, infine, ridotto la suddetta sanzione a 5 anni di pena detentiva da espiare tenuto conto della confessione di AP 1, della sua collaborazione, non assurta tuttavia a sincero pentimento, della sua incensuratezza, del lungo periodo di detenzione preventiva patito in minima parte in regime straordinario e del fatto che il reato di cui al punto A.1. dell’AA 30/2011 sia stato perpetrato con dolo eventuale per la maggior parte del quantitativo trasportato (sentenza impugnata consid. 45 pag. 54).\n13. a) Giusta l'art. 48 lett. d CP, il giudice attenua la pena se l'autore ha dimostrato con i fatti sincero pentimento, specialmente se ha risarcito il danno per quanto si potesse ragionevolmente pretendere da lui.\nIn applicazione dell’art. 48a CP, se attenua la pena, il giudice non è vincolato alla pena minima comminata.\nIl testo della lett. d dell’art. 48 CP corrisponde a quello del previgente art. 64 cpv. 7 vCP cui è stato semplicemente aggiunto l'avverbio \"ragionevolmente\" (verosimilmente per motivi stilistici, dato che le altre versioni linguistiche non hanno subìto simile modifica). L’art. 48 CP si differenzia, tuttavia, dall’art. 64 vCP nel senso che l’attenuazione della pena a seguito della realizzazione di una delle circostanze attenuanti previste è, ora, obbligatoria (FF 1999, p. 1868; STF dell’8 gennaio 2008, inc. 6B_622/2007, consid. 3.1). Ciò rilevato, la giurisprudenza relativa all'art. 64 cpv. 7 vCP conserva, per il resto, la sua validità anche sotto l'egida del nuovo art. 48 lett. d CP (STF del 10 agosto 2009, inc. 6B_614/2009, consid. 1.1.; STF del 14 ottobre 2008, inc. 6B_78/2008, consid. 3.5).\nSe è vero che, secondo la giurisprudenza, il fatto che un autore colpevole abbia sinceramente preso coscienza del proprio errore ed abbia concretamente espresso la sua volontà di migliorare deve essere sempre considerato come circostanza attenuante (DTF 118 IV 342, consid. 2d), soltanto atti particolarmente meritori giustificano l’applicazione dell’art. 48 CP (STF del 7 gennaio 2009, inc. 6B_827/2008, consid. 2.2.2.; STF del 3 febbraio 2003, inc. 6S.17/2003, consid. 2.3.).\nIn effetti, il sincero pentimento presuppone che l’autore abbia adottato un comportamento particolarmente disinteressato e meritevole: al riguardo, in relazione al risarcimento del danno, il TF ha avuto modo di stabilire che, perché sia dato sincero pentimento, è necessario che l’autore abbia agito spontaneamente, che il suo comportamento sia in stretto rapporto con l'illecito e connoti un riconoscimento della colpa, non provocato dalla pressione di un procedimento penale pendente o imminente, ritenuto che un atto isolato o indotto dall’approssimarsi del processo non è sufficiente (DTF 121 IV 202 consid. 2d/cc e dd; DTF 107 IV 98 consid. 1; STF del 1° dicembre 2011, inc. 6B.485/2011, consid. 1.1; STF del 13 agosto 2010, inc. 6B.265/2010, consid. 1.1).\nCon riferimento al sincero pentimento che si concretizza con la collaborazione prestata agli inquirenti, il TF ha precisato che il contenuto delle informazioni fornite dall’accusato che invoca tale attenuante specifica è elemento rilevante nell’apprezzare lo stato d’animo del reo e, dunque, nell’apprezzare il riconoscimento del suo errore e la sua volontà di emendamento (STF del 10 agosto 2009, inc. 6B_614/2009, consid. 1.3.2).\nSecondo la giurisprudenza e la dottrina, la semplice confessione non configura, di per sé, un sincero pentimento. Non di rado, infatti, chi è confrontato con mezzi di prova a suo carico o chi constata che non potrà sfuggire ad una pena, sceglie di dire la verità o di esprimere rammarico per come ha agito: un tale comportamento non è, in sé, particolarmente meritevole (DTF 117 IV 112 consid. 1; DTF 116 IV 288 consid. 2a; STF del 10.8.2009, inc. 6B_614/2009, consid. 1.2).\nIl costituirsi spontaneamente alle autorità può, invece, realizzare l’attenuante specifica del sincero pentimento: è il caso di colui che, preso dai rimorsi, confessa un assassinio commesso 18 anni prima sapendo che, con ciò, si esporrà ad una lunga pena detentiva (Pellet, Commentaire romand, Code pénale I, Basilea 2009, ad art. 48, n. 37, pag. 486 che rinvia a Obergericht, Blätter für Zurcherische Rechtspreching 2006 n. 21).\nIl TF ha avuto modo di stabilire che le confessioni che coinvolgono, non solo colui che le rilascia, ma anche altri autori che non avrebbero potuto essere individuati altrimenti sono, di norma, costitutive di sincero pentimento (STF del 13 agosto 2010, inc. 6B_265/2010, consid. 3.3). In particolare, il TF ha riconosciuto il sincero pentimento ad un autore che aveva spontaneamente confessato e coinvolto, oltre a se stesso, i correi in un traffico di cocaina ed eroina, ed aveva confermato le proprie dichiarazioni nonostante importanti pressioni esercitate contro di lui e contro la sua famiglia (DTF 121 IV 202 consid. 2d/cc)."}