{"Signatur": "TI_CARP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2012-01-18", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CARP_001_17-2011-122_2012-01-18.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=111284&nX40_KEY=4921783&nTrefferzeile=57&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "11824014c7d3ffe40b289626bb02f0a6"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["17.2011.122"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale 18.01.2012 17.2011.122"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale 18.01.2012 17.2011.122"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Corte di appello e di revisione penale 18.01.2012 17.2011.122"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Corte di appello e di revisione penale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Riconoscimento del sincero pentimento e riduzione importante della pena ad un autore che ha confessato, spontaneamente e nonostante il rischio di ritorsioni, un traffico di cocaina, coinvolgendo, oltre se stesso, anche i correi, permettendo il buon esito di un'inchiesta. 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(verbale PS AP 1 3.11.2010; verbale PS AP 1 9.11.2010 pag. 5; verbale PP AP 1 11.11.2010; verbale PS AP 1 23.11.2010; verbale PS AP 1 24.11.2010; verbale PS AP 1 13.1.2011 pag. 4 e verbale PS AP 1 7.2.2011 pag. 2) - chiamate in cui questi ultimi sono indicati come i fornitori della cocaina di cui al punto A.1. dell’AA 30/2011 - l’autorità inquirente ha emesso a loro carico un mandato di cattura internazionale per titolo d’infrazione aggravata alla LStup in relazione principalmente ai fatti di cui al punto A.1. dell’AA 30/2011 (AI da 117 a 120).\nCiò ha portato, in data 24 marzo 2011, all’arresto di IM 2 all’aeroporto di Madrid, in provenienza da __________ (AI 71) e, quindi, in data 15 giugno 2011, alla sua estradizione in Ticino (AI 19, 20, 21, 24, 25, 27, 30, 35, 36 e 38 Inc. MP 2011.4573 e doc. TPC 37, 44, 71, 72) con conseguente rinvio del processo a carico di AP 1 e IM 1 previsto dal 15 al 22 giugno 2011 (doc. TPC 9, 10, 36, 39, 42, 47, 55, 74 e 77).\nDagli atti risulta, invece, ancora senza esito positivo la richiesta di cattura internazionale emessa a carico di M..\nAppello\n11. Nel suo appello AP 1 contesta unicamente la commisurazione della pena dei primi giudici.\nIn particolare, l’appellante lamenta il mancato riconoscimento dell’attenuante specifica del sincero pentimento (art. 48 lett. d CP).\nEgli sostiene, poi, che i primi giudici, nel determinarsi sulla pena, non hanno considerato il suo deficitario stato di salute ed il conseguente stato di angustia (art. 48 lett. a cifra 2 CP) né, più genericamente, “alcun altro fattore di riduzione”.\nIn ragione di quanto sopra, l’insorgente postula la diminuzione della pena a 3 anni di detenzione con il beneficio della sospensione condizionale ai sensi dell’art. 43 cpv. 1 CP.\n12. La Corte delle assise criminali ha ritenuto non realizzati i presupposti dell’attenuante specifica di cui all’art. 48 lett. d CP.\na) In particolare, i primi giudici, pur dando atto all’appellante di avere fatto i nomi dei mandanti del carico che egli trasportava, gli hanno rimproverato che “in merito alle loro successive discussioni a __________ non ha, a mente della Corte, raccontato tutta la verità né è stato completamente trasparente preferendo adottare, in merito alla sua posizione, un atteggiamento di basso profilo o comunque non completamente collaborativo sul quantitativo e sui soldi”. Pertanto, non essendo le sue dichiarazioni complete, la collaborazione prestata non realizza l’attenuante specifica del sincero pentimento.\nA mente dei primi giudici, inoltre, all’applicazione dell’art. 48 lett. d CP si oppone anche il proscioglimento di IM 1 dall’imputazione di cui al punto A.1. dell’AA 30/2011 dovuto, in parte, alle “molte contraddizioni” di cui è “infarcita “ la relativa chiamata in correità di AP 1.\nI giudici di prima sede hanno, poi, ritenuto che AP 1 non ha detto tutto in relazione all’imputazione di cui al punto B.2. dell’AA 30/2011, non avendo egli fatto i nomi di tutti i suoi acquirenti di cocaina “per oggettivare correttamente tutte le sue vendite di cocaina, e questo forse anche oltre il comunque riconosciuto quantitativo di 340 grammi di cocaina”.\nAl riguardo, in particolare i primi giudici hanno rimproverato a AP 1 di essersi trincerato, allorquando gli sono stati sottoposti 53 nomi registrati nell’agenda del suo telefono portatile con i rispettivi numeri d’utenza (verbale PS AP 1 2.12.2010 pag. 5-8), dietro stringati e per nulla credibili “non mi dice nulla”, “non mi ricorda nulla” assumendo, con ciò, un comportamento che “non corrisponde per nulla a quello che ci si dovrebbe aspettare da chi sostiene di essere sinceramente pentito del proprio agire e vuole attivamente collaborare”. La Corte delle assise criminali ha concluso che i presupposti del sincero pentimento non erano dati e che la collaborazione di AP 1 andava considerata, come attenuante generica, nell’ambito della commisurazione della pena ex art. 47 CP (sentenza impugnata consid. 37 pag. 47-48).\nb) Nessuna riduzione della pena è stata apportata dai giudici di prima sede né come attenuante generica ai sensi dell’art. 47 CP, né come specifica giusta l’art. 48 lett. a cifra 1 CP, in ragione del deficitario stato di salute asseritamente patito dall’appellante con conseguente stato di angustia. Al riguardo, i primi giudici hanno sottolineato che “l’incidente stradale che ne fu la causa primaria trovasi già datato nel tempo” e che le conseguenze fisiche e psichiche patite a suo tempo “non gli hanno assolutamente impedito di venire in Svizzera, di sposarsi e di cercare di cominciare una nuova esistenza” (sentenza impugnata consid. 45 pag. 54-55).\nc)La Corte delle assise criminali ha qualificato la colpa di AP 1 “estremamente grave” per avere trasportato un ingente quantitativo di cocaina (punto A.1. dell’AA 30/2011), per avere agito con mero scopo di lucro non essendo egli consumatore, nonché per avere accettato senza esitazione la proposta fattagli da IM 2 e da M. di trasportare lo stupefacente dalla __________ (__________ ) alla Svizzera (Cantone Ticino). Per i primi giudici, aggrava la colpa dell’appellante l’escalation fatta nell’ambiente del traffico di stupefacenti essendo egli passato da piccolo venditore locale (punto B.2. dell’AA 30/2011) a remunerato trasportatore di svariati chili di droga attraverso più Stati con la prospettiva, non realizzatasi per mancanza di sufficienti clienti, di tenersene un chilo per spacciarlo privatamente (punto A.1. dell’AA 30/2011)."}