{"Signatur": "TI_CARP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2012-01-18", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CARP_001_17-2011-122_2012-01-18.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=111284&nX40_KEY=4921783&nTrefferzeile=57&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "11824014c7d3ffe40b289626bb02f0a6"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["17.2011.122"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale 18.01.2012 17.2011.122"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale 18.01.2012 17.2011.122"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Corte di appello e di revisione penale 18.01.2012 17.2011.122"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Corte di appello e di revisione penale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Riconoscimento del sincero pentimento e riduzione importante della pena ad un autore che ha confessato, spontaneamente e nonostante il rischio di ritorsioni, un traffico di cocaina, coinvolgendo, oltre se stesso, anche i correi, permettendo il buon esito di un'inchiesta. 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Assenza della grave angustia\n\n\nL’appello è un mezzo d’impugnazione ordinario mediante il quale le parti che abbiano interesse a dolersi per ragioni di diritto o di fatto della sentenza emanata dal giudice di primo grado, possono sottoporla, senza limitazioni riguardo alle censure invocabili, ad una giurisdizione di secondo grado per una nuova decisione (Eugster, in Basler Kommentar, StPO, Basilea 2011, ad art. 398, n. 1, pag. 2642; Kistler Vianin, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Basilea 2011, ad art. 398, n. 1, pag. 1770; Mini, Codice svizzero di procedura penale (CPP), Commentario, Zurigo 2010, ad art. 398, n. 1, pag. 739).\nContrariamente al ricorso per cassazione previsto dal previgente ordinamento cantonale - rimedio di mero diritto, con la possibilità di censurare l’accertamento dei fatti e la valutazione delle prove unicamente per arbitrio (art. 288 e 295 CPP-TI) - la Corte di appello può ora esaminare per estenso (“plein pouvoir d’examen”, “umfassende Überprüfung”) la sentenza in tutti i punti impugnati (art. 398 cpv. 2 CPP).\nL’art. 398 cpv. 2 CPP conferisce, dunque, a questa Corte una cognizione completa in fatto e in diritto su tutti i punti impugnati della sentenza di prime cure. A favore dell’imputato, il potere di cognizione si estende anche ai punti non impugnati (art. 404 cpv. 2 CPP; Mini, op. cit., ad art. 398, n. 13, pag. 741). Possono pure essere addotti argomenti nuovi e nuove prove, ciò che costituisce una caratteristica tipica del rimedio giuridico dell’appello (Rapporto esplicativo concernente il Codice di procedura penale svizzero, DFGP, giugno 2001, pag. 261; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo 2009, ad art. 398, n. 7, pag. 766).\n3. Sotto l’egida del previgente ordinamento processuale, la Corte di\ncassazione e di revisione penale - come il Tribunale federale - interveniva\nnella commisurazione della pena con estremo riserbo, unicamente laddove la\nsanzione si poneva al di fuori del quadro edittale, si fondava su criteri\nestranei all’art. 47 CP, disattendeva elementi di valutazione prescritti da\nquest’ultima norma oppure appariva esageratamente severa o esageratamente mite,\nal punto da denotare eccesso o abuso del potere di apprezzamento (DTF 135 IV\n191 consid. 3.1; DTF 134 IV 17 consid. 2.1; DTF 129 IV 6 consid. 6.1 e\nriferimenti; DTF 128 IV 73 consid. 3b, DTF 127 IV 10 consid. 2).\nIl nuovo CPP federale permette, ora, invece di censurare, mediante l’appello,\nnon solo l’eccesso o l’abuso del potere di apprezzamento (art. 398 cpv. 3 lett.\na CPP), ma anche l’inadeguatezza (art. 398 cpv. 3 lett. c CPP).\nSecondo la dottrina maggioritaria, quest’ultimo motivo di ricorso - non\nprevisto nel disegno di legge, ma introdotto dalle Camere federali e definito\nprivo di portata giuridica da Schmid nella misura in cui l’appello è, comunque,\nun rimedio giuridico completo e la sentenza dell’autorità di secondo grado si\nsostituisce a quella resa dall’autorità inferiore (Schmid, Handbuch des\nSchweizerischen Strafprozessrechts, Zurigo 2009, § 91, n. 1512, pag. 695 con\nriferimento all’art. 393 cpv. 2 lett. c CPP; Schweizerische\nStrafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo 2009, ad art. 398, n. 9, pag. 767)\n- estende (o, nell’opinione di Schmid condivisa da questa Corte, semplicemente,\nconferma) la competenza della giurisdizione di appello anche all’errato\napprezzamento, non solo all’eccesso o all’abuso dello stesso.\nEsso conferisce, dunque, alla giurisdizione d’appello la facoltà di rivedere\nliberamente anche le questioni suscettibili di apprezzamento, verificando che\nla decisione adottata in primo grado sia effettivamente la migliore possibile,\nsenza che il controllo sia più limitato alla conformità della stessa con\nl’ordinamento giuridico (cfr., in particolare, Schmid, Schweizerische\nStrafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo 2009, ad art. 398, n. 9, pag. 767\ne ad art. 393, n. 17, pag. 759; Eugster, op. cit., ad art. 398 n. 1, pag. 2642:\n“Auch reine Ermessensfragen […] unterliegen der freien Überprüfung”; Stephenson/Thiriet in Basler Kommentar, StPO, Basilea 2011, ad\nart. 393, n. 17, pag. 2622 seg.; Mini, op. cit., ad art. 393, n. 37, pag. 732).\nAlcuni autori, pur concordando con la dottrina citata sul principio secondo cui\nla giurisdizione d’appello deve procedere ad una commisurazione autonoma della\npena (così come, in generale, ad una libera valutazione di tutte le altre\nquestioni sottoposte ad apprezzamento), senza limitarsi a controllare che il\ngiudizio di prima istanza rientri nei limiti di apprezzamento conferiti dal\nlegislatore, ritengono opportuno che, in questi ambiti, la Corte di appello\ndimostri un certo riserbo (Hug, in Kommentar zum schweizerischen\nStrafprozessordnung, Zurigo 2010, ad art. 398, n. 20, pag. 1920 seg.; Kistler\nVianin, op. cit., ad art. 398, n. 21, pag. 1776; contra, nella stessa\nopera ma con riferimento all’identico motivo di reclamo, Rémy, in Commentaire\nromand, Code de procédure pénale suisse, Basilea 2011, ad art. 393, n. 18, pag.\n1760, che non fa cenno al riserbo che la seconda istanza dovrebbe imporsi e\ncita una definizione di Moor [Droit administratif, les actes administratifs et\nleur contrôle, Vol. II, Berna 2002, pag. 667] del\ncontrollo dell’opportunità delle decisioni: “contrôler l’opportunité, c’est\nintervenir à l’intérieur même du cadre légal dans lequel l’autorité dont l’acte\nest attaqué exerce sa libre appréciation”).\nL’opinione secondo cui nel suo libero apprezzamento\nl’autorità di secondo grado deve dar prova di un certo riserbo rimane,\ncomunque, minoritaria. Ad essa si oppone (fra gli altri) recisamente Schmid che"}