{"Signatur": "TI_CARP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2012-01-18", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CARP_001_17-2011-122_2012-01-18.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=111284&nX40_KEY=4921783&nTrefferzeile=57&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "11824014c7d3ffe40b289626bb02f0a6"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["17.2011.122"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale 18.01.2012 17.2011.122"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale 18.01.2012 17.2011.122"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Corte di appello e di revisione penale 18.01.2012 17.2011.122"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Corte di appello e di revisione penale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Riconoscimento del sincero pentimento e riduzione importante della pena ad un autore che ha confessato, spontaneamente e nonostante il rischio di ritorsioni, un traffico di cocaina, coinvolgendo, oltre se stesso, anche i correi, permettendo il buon esito di un'inchiesta. 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Assenza della grave angustia\n\n|\n|\n|\n|\n|\n||\n|\nIncarto n. |\nLocarno 18 gennaio 2012/nh |\nIn nome |\n|\n||\n|\nLa Corte di appello e di revisione penale |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dai giudici: |\nGiovanna Roggero-Will, presidente, Franco Lardelli e Damiano Stefani |\n|\nsegretario: |\nUgo Peer, vicecancelliere |\nnell’ambito del procedimento penale condotto dal Ministero pubblico\ned ora sedente per statuire nella procedura d’appello avviata con annuncio del 15 settembre 2011 da\n|\n|\nAP 1\n|\n|\n|\n|\ncontro la sentenza emanata il 15 settembre 2011 dalla Corte delle assise criminali nei suoi confronti e nei confronti di IM 1 e IM 2 |\n|\nrichiamata la dichiarazione di appello 12 dicembre 2011;\nesaminati gli atti;\nritenuto che - Con sentenza del 15 settembre 2011, la Corte delle assise criminali ha ritenuto AP 1 (di seguito AP 1) autore colpevole di:\n- infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti siccome riferita ad un quantitativo di cocaina che sapeva o doveva presumere essere tale da mettere in pericolo la salute di parecchie persone, per avere, senza essere autorizzato:\n· nel periodo ottobre 2010/30 ottobre 2010, in correità con IM 2 (di seguito IM 2) e M. (di seguito M.), trasportato dalla __________ ed importato in Svizzera 8’202 grammi netti di cocaina;\n· nel periodo giugno 2009/settembre 2010, a __________ ed in altre località del bellinzonese, venduto a consumatori locali 340 grammi lordi di cocaina;\ne meglio come descritto nell’atto d’accusa 30/2011 e precisato nei considerandi.\n- Con il medesimo giudizio, la Corte delle assise criminali ha pure ritenuto:\n- IM 1 (di seguito IM 1) autore colpevole d’infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti, riciclaggio di denaro, contravvenzione alla LF sugli stupefacenti e meglio come descritto negli atti d’accusa 30/2011 e 47/2011 nonché precisato nei considerandi;\n- IM 2 autore colpevole d’infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti e meglio come descritto nell’atto d’accusa 59/2011 e precisato nei considerandi.\n- I primi giudici hanno invece prosciolto IM 1 dalle imputazioni d’infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti limitatamente al punto A.1. dell’atto d’accusa 30/2011 e di riciclaggio di denaro limitatamente al punto C.4.2 dell’atto d‘accusa 30/2011.\n- In applicazione della pena, la Corte delle assise criminali ha condannato:\n- AP 1 alla pena detentiva di 5 anni da dedursi il carcere preventivo sofferto;\n- IM 1 alla pena detentiva di 2 anni e 9 mesi da dedursi il carcere preventivo sofferto;\n- IM 2 alla pena detentiva di 6 anni da dedursi il carcere preventivo sofferto.\n- La Corte delle assise criminali ha, inoltre, disposto per IM 1 e per IM 2 il mantenimento della carcerazione di sicurezza per garantire l’esecuzione della pena, rispettivamente in vista della procedura d’appello (art. 231 cpv. 1 CPP).\n- I primi giudici hanno, infine, posto la tassa di giustizia di fr. 10'000.- e le spese procedurali a carico di AP 1 in ragione di 7/20, di IM 1 in ragione di 5/20 e di IM 2 in ragione di 4/20, accollando la rimanenza di 4/20 a carico dello Stato.\npreso atto che - Contro la sentenza della Corte delle assise criminali AP 1 ha tempestivamente annunciato di voler interporre appello.\nDopo avere ricevuto la motivazione scritta della pronuncia, con dichiarazione d’appello 12 dicembre 2011, l’appellante ha confermato il proprio annuncio, postulando che la condanna a suo carico venga ridotta a 3 anni di pena detentiva sospesa condizionalmente ai sensi dell’art. 43 cpv. 1 CP.\n- Il 9 gennaio 2012 l’appellante ha presentato istanza probatoria chiedendo l’audizione dell’ispettore TE 1 della Polizia cantonale.\nL’istanza è stata accolta.\nesperito il pubblico dibattimento in data 18 gennaio 2012 durante il quale:\n- il procuratore pubblico ha postulato la conferma della sentenza impugnata;\n- l’appellante ha postulato la riduzione della sua pena a 3 anni di detenzione sospesa condizionalmente ai sensi dell’art. 43 cpv. 1 CP.\nritenuto\nPotere cognitivo della Corte d’appello penale e principi applicabili all’accertamento dei fatti\n1. Il 1. gennaio 2011 è entrato in vigore il Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP). Quale disposizione transitoria, l’art. 454 cpv. 1 CPP prevede che il nuovo diritto va applicato ai ricorsi contro le decisioni di primo grado emanate dopo l’entrata in vigore del CPP federale.\nNel caso concreto, la procedura di ricorso contro la sentenza 15 settembre 2011 della Corte delle assise criminali è, pertanto, retta dai disposti degli art. 398 e segg. CPP concernenti l’appello.\n2. Giusta l’art. 398 cpv. 1 CPP l’appello può essere proposto contro le sentenze dei tribunali di primo grado che pongono fine, in tutto o in parte, al procedimento.\nIn particolare, mediante l’appello è ora possibile censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 398 cpv. 3 lett. a CPP), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (lett. b) e l’inadeguatezza (lett. c). L’appello può, inoltre, vertere anche solo su alcune parti della sentenza di prima istanza, segnatamente sulla colpevolezza, eventualmente riferita a singoli atti, o sulla commisurazione della pena (art. 399 cpv. 3 e 4 CPP)."}