L’art. 3 cpv. 1 OIP beneficia pertanto dell’”immunità” riconosciuta dall’art. 190 della Costituzione federale. Cade nel vuoto, dunque, la censura d’incostituzionalità dell’art. 3 cpv. 1 OIP avanzata dall’appellante che ne chiede la non applicazione per avere esso travalicato il quadro normativo fissato dalla delega dell’art. 16 LCSl. Rientrando l’art. 3 cpv. 1 OIP nel quadro della delega conferita dal legislatore con l’art. 16 LCSl, questa Corte non potrebbe esimersi dall’applicarlo, anche qualora esso fosse, per ipotesi, incostituzionale (“Anwendungsgebot”; cfr. DTF 136 I 65 consid. 3.2; DTF 131 II 710 consid. 5.4; DTF 129 II 249 consid.