1 OIP rientra nel quadro normativo tracciato dalla norma di delega costituita dall’art. 16 cpv. 2 LCSl. Quest’ultima norma infatti conferisce, in modo esteso, al Consiglio federale la delega a disciplinare l’indicazione dei prezzi e delle mance. Il Tribunale federale ha confermato che in materia d’indicazione dei prezzi il Consiglio federale è investito di un vasto potere di apprezzamento (DTF 128 IV 177 consid. 2.3). L’esecutivo, avvalendosi dell’ampia base legale, ha quindi legittimamente prescritto, con ordinanza esecutiva, l’obbligo di contrassegnare le merci offerte in vendita con il prezzo espresso in franchi svizzeri. L’art. 3 cpv.