L’omissione dell’indicazione del prezzo in franchi rappresenta, visto quanto sopra, uno di quei comportamenti o pratiche d’affari ingannevoli cui si riferisce l’art. 2 LCSl e che configura una contravvenzione alle prescrizioni esecutive del Consiglio federale in merito all’indicazione dei prezzi punibile ai sensi dell’art. 24 cpv. 1 lett. e LCSl e non, come sostenuto dall’appellante (motivazione d’appello pto 5, pag. 5), una violazione di indicare il prezzo sanzionata giusta l’art. 24 cpv. 1 lett. a LCSl. b) Quanto prescritto dall’art. 3 cpv. 1 OIP rientra nel quadro normativo tracciato dalla norma di delega costituita dall’art. 16 cpv.