e LCSl, in combinato disposto con l’art. 21 OIP, chiunque, intenzionalmente, contravviene alle prescrizioni esecutive del Consiglio federale in merito all’indicazione dei prezzi (art. 16 e 20), è punito con una multa sino a 20'000.- franchi. L’esercente di fondi di commercio di qualsiasi genere è responsabile dell’indicazione corretta dei prezzi e di una pubblicità conforme alle prescrizioni (art. 20 OIP). 3.4.a) Nel caso di specie il primo giudice ha correttamente ritenuto che alla fattispecie in esame, non contestata nei fatti dall’appellante, sia applicabile l’art. 3 cpv. 1 OIP.