Se il prezzo è indicato in euro o in un’altra valuta estera, il consumatore deve essere libero di pagare in tale valuta”). È di contro vietato indicare il prezzo esclusivamente in euro o in altra valuta estera (Baudenbacher, Lauterkeitsrecht, Kommentar zum Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG), Basilea 2001, ad art. 16, n. 18, pag. 1108). e) Giusta l’art. l’art. 24 cpv. 1 lett. e LCSl, in combinato disposto con l’art. 21 OIP, chiunque, intenzionalmente, contravviene alle prescrizioni esecutive del Consiglio federale in merito all’indicazione dei prezzi (art. 16 e 20), è punito con una multa sino a 20'000.- franchi.