L’art. 3 cpv. 1 OIP prevede che “le merci offerte in vendita al consumatore devono essere contrassegnate con il prezzo effettivamente pagabile in franchi svizzeri (prezzo al minuto)”. L’indicazione del prezzo in euro è pure ammessa dalla legge, ma solo in aggiunta a quella in franchi svizzeri e nel rispetto di quanto disposto dal promemoria sulla doppia indicazione dei prezzi in franchi svizzeri e in euro del 22 novembre 2001 della Segreteria di Stato dell’economia SECO (cfr. anche Uhlmann in Jung/Spitz, Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG), Berna 2010, ad art. 16, n. 21 pag. 995).