L’art. 16 cpv. 2 LCSl conferisce al Consiglio federale la delega a disciplinare l’indicazione dei prezzi e delle mance. La delega è stata esercitata dall’esecutivo federale con l’emanazione dell’Ordinanza sull’indicazione dei prezzi dell’11 dicembre 1978, che “disciplina particolareggiatamente la forma e la portata dell’indicazione” (77.081 Messaggio concernente la revisione parziale della legge federale sulla concorrenza sleale del 16 novembre 1977, FF 1978 I pag. 149), e che è volta a “garantire una chiara indicazione dei prezzi onde consentire confronti ed evitare che l’acquirente sia indotto in errore” (art. 1 OIP).