L’indicazione dei prezzi al consumatore è disciplinata dalla parte della LCSl riguardante il diritto amministrativo (art. 16-20). Le relative disposizioni mirano a combattere gli abusi dovuti all’assenza di indicazioni o a indicazioni fallaci e a creare la trasparenza del mercato e dei prezzi (09.069 Messaggio concernente la modifica della legge federale contro la concorrenza sleale del 2 settembre 2009 FF 2009 5343). c) L’art. 16 cpv. 1 LCSl prevede che per le merci offerte ai consumatori devono essere indicati i prezzi da pagare effettivamente, salve le eccezioni previste dal Consiglio federale.