Le espressioni “comportamenti” e “pratiche d’affari” (già “pratiche commerciali” nel disegno di legge del Consiglio federale di cui al 83.038 Messaggio sulla legge federale contro la concorrenza sleale del 18 maggio 1983 FF 1983 II 1073) hanno sostituito il termine “mezzi” della previgente clausola generale per impedirne un’interpretazione restrittiva. Al riguardo, il legislatore ha spiegato che con tali espressioni si è voluto comprendere anche il comportamento di chiunque interviene slealmente nella concorrenza e la falsa, con o senza ricorso a mezzi speciali, in particolare anche con semplici omissioni (83.038 Messaggio sulla legge federale contro la concorrenza sleale del 18 maggio 1983