b) L’art. 2 LCSl definisce come sleale e illecito qualsiasi comportamento o pratica d’affari ingannevole, o altrimenti lesivo delle norme della buona fede, che influisce sui rapporti tra concorrenti o tra fornitori e clienti. Le espressioni “comportamenti” e “pratiche d’affari” (già “pratiche commerciali” nel disegno di legge del Consiglio federale di cui al 83.038 Messaggio sulla legge federale contro la concorrenza sleale del 18 maggio 1983 FF 1983 II 1073) hanno sostituito il termine “mezzi” della previgente clausola generale per impedirne un’interpretazione restrittiva.