FF 2009 5338) e ritenuto come un’offerta chiara e non fallace sia il cardine di una concorrenza leale (83.038 Messaggio sulla legge federale contro la concorrenza sleale del 18 maggio 1983 FF 1983 II 989). b) L’art. 2 LCSl definisce come sleale e illecito qualsiasi comportamento o pratica d’affari ingannevole, o altrimenti lesivo delle norme della buona fede, che influisce sui rapporti tra concorrenti o tra fornitori e clienti.