- l’art. 3 OIP non costituisce una base legale sufficiente per limitare la libertà economica dei cittadini garantita dall’art. 27 della Costituzione federale (motivazione d’appello n. 6.2 pag. 8); - l’art. 84 cpv. 1 CO conferisce alle parti la libertà di scegliere la valuta (svizzera o straniera) del pagamento, ritenuto che il prezzo determinabile in denaro (bene fungibile per eccellenza) è sempre il “prezzo da pagare effettivamente” ai sensi dell’art. 16 cpv. 1 LCSl (motivazione d’appello n. 6.2 pag. 8); - l’imposizione del prezzo in franchi svizzeri prevista dall’art. 3 OIP non si giustifica né alla luce della definizione di prezzo prevista dall’art. 2 cpv.