Per il giudice della Pretura penale, con l’adozione dell’art. 3 cpv. 1 OIP l’esecutivo federale non è andato oltre la delega legislativa di cui all’art. 16 LCSl ed ha, pertanto, ritenuto AP 1 autore colpevole di contravvenzione alla Legge federale contro la concorrenza sleale in applicazione degli art. 16 e 24 cpv. 1 lett. e LCSl nonché degli art. 3 cpv. 1 e 21 OIP, riducendo tuttavia la pena proposta dalla CO 1, “tenuto conto della particolare situazione in cui è maturata l’infrazione” (cfr. ripercussioni sul consumatore e sul commerciante dell’evoluzione del tasso di cambio euro/franco), ad una multa di fr. 250.- (sentenza impugnata, pag. 1-4). 3.2.