1 OIP e dell’art. 21 OIP, ha ricordato che la legislazione in materia consente la duplice indicazione dei prezzi in franchi svizzeri e in valuta estera ed ha precisato che resta facoltà del commerciante accettare o meno il pagamento del prezzo nella valuta estera. Ciò premesso, per la prima istanza, in osservanza del principio della legalità, nel caso di specie trova applicazione l’art. 3 cpv. 1 OIP in quanto l’appellante ha omesso l’indicazione del prezzo effettivamente pagabile (anche) in franchi svizzeri, omissione sanzionabile ai sensi dell’art. 24 cpv. 1 lett. e LCSl al quale rinvia l’art. 21 OIP. Per il giudice della Pretura penale, con l’adozione dell’art. 3 cpv.