Nel suo appello, AP 1 si duole di un’errata applicazione del diritto, laddove la sentenza di primo grado applica l’art. 3 dell’Ordinanza sull’indicazione dei prezzi (OIP) che esula, a suo dire, dalla delega di cui all’art. 16 LCSl. 3.1. Il giudice della Pretura penale, dopo avere ripercorso i fatti imputati a AP 1 ed indicato i presupposti applicativi dell’art. 16 cpv. 1 LCSl, dell’art. 24 cpv. 1 lett. e LCSl, dell’art. 3 cpv. 1 OIP e dell’art. 21 OIP, ha ricordato che la legislazione in materia consente la duplice indicazione dei prezzi in franchi svizzeri e in valuta estera ed ha precisato che resta facoltà del commerciante accettare o meno il pagamento del prezzo nella valuta estera.