4.2; DTF 135 V 2 consid. 1.3; DTF 134 I 140 consid. 5.4; DTF 133 I 149 consid. 3.1 e sentenze ivi citate; STF dell’8 agosto 2011 inc. 6B_312/2011 consid. 2.1). Sempre secondo l’art. 398 cpv. 4 CPP, l’accertamento dei fatti è censurabile anche se fondato su una violazione del diritto. Così come indicato da Mini, con questa formulazione (diversa da quella dell’avamprogetto) il legislatore ha voluto indicare le violazioni delle norme procedurali e andrebbe interpretata nel senso dell’art. 288 lett. b CPP-TI che indicava come motivo di ricorso i vizi essenziali di procedura (Mini, op. cit. ad art. 398, n. 23, pag 743).