Quale disposizione transitoria, l’art. 454 cpv. 1 CPP prevede che il nuovo diritto va applicato ai ricorsi contro le decisioni di primo grado emanate dopo l’entrata in vigore del CPP federale. Nel caso concreto, la procedura di ricorso contro la sentenza del 26 ottobre 2011 della Pretura penale è pertanto retta dai disposti degli art. 398 e segg. CPP concernenti l’appello. 2. Giusta l’art. 398 cpv.