Con lettera 8 febbraio 2012, il giudice di prime cure si è rimesso alla decisione di questa Corte. Da parte sua, senza svolgere particolari osservazioni, la CO 1, con scritto 20 febbraio 2012, si è riconfermata nella propria posizione ed ha postulato la reiezione dell’appello. Considerando in diritto 1. Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP). Quale disposizione transitoria, l’art. 454 cpv.