Sulla base del suddetto rapporto d’ispezione, con decreto di accusa del 22 aprile 2011 n. 30’005/706, la CO 1 ha ritenuto AP 1 autore colpevole di contravvenzione alla LF sulla concorrenza sleale, in applicazione degli art. 23-27 LCSl, degli art. 3 cpv. 1 e 2, 20 e 21 OIP nonché dell’art. 1 cpv. 1 e 2 LPcontr e degli art. 17, 352 ss e 357 CPP, per avere permesso, quale responsabile della __________, che nell’omonimo mobilificio a __________, il 20% della merce esposta in vendita recasse unicamente il prezzo in euro. La CO 1 ha, pertanto, proposto la condanna di AP 1 alla multa di fr. 500.-. A carico del condannato sono, infine, state poste la tassa di giustizia di fr.