{"Signatur": "TI_CARP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2012-03-20", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CARP_001_17-2011-121_2012-03-20.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=111280&nX40_KEY=4921783&nTrefferzeile=3&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "1206496776fcb65de61a079dff38a3bc"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["17.2011.121"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale 20.03.2012 17.2011.121"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale 20.03.2012 17.2011.121"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Corte di appello e di revisione penale 20.03.2012 17.2011.121"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Corte di appello e di revisione penale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Contravviene alla LCSl il venditore che non indica sulle merci offerte il prezzo in franchi svizzeri. 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La delega è stata esercitata dall’esecutivo federale con l’emanazione dell’Ordinanza sull’indicazione dei prezzi dell’11 dicembre 1978, che “disciplina particolareggiatamente la forma e la portata dell’indicazione” (77.081 Messaggio concernente la revisione parziale della legge federale sulla concorrenza sleale del 16 novembre 1977, FF 1978 I pag. 149), e che è volta a “garantire una chiara indicazione dei prezzi onde consentire confronti ed evitare che l’acquirente sia indotto in errore” (art. 1 OIP). L’ordinanza si applica, segnatamente, alle merci offerte al consumatore (art. 2 cpv. 1 lett. a OIP). L’art. 3 cpv. 1 OIP prevede che “le merci offerte in vendita al consumatore devono essere contrassegnate con il prezzo effettivamente pagabile in franchi svizzeri (prezzo al minuto)”. L’indicazione del prezzo in euro è pure ammessa dalla legge, ma solo in aggiunta a quella in franchi svizzeri e nel rispetto di quanto disposto dal promemoria sulla doppia indicazione dei prezzi in franchi svizzeri e in euro del 22 novembre 2001 della Segreteria di Stato dell’economia SECO (cfr. anche Uhlmann in Jung/Spitz, Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG), Berna 2010, ad art. 16, n. 21 pag. 995). Più in generale, l’indicazione del prezzo in valuta estera può affiancare quella espressa in franchi svizzeri, permettendo così al cliente una più immediata comparazione con i prezzi della concorrenza estera. Il commerciante non è tuttavia vincolato ad accettare il pagamento nella valuta estera indicata (cfr. Rapporto del DFE del 13.12.2010 sui risultati della procedura di consultazione relativa alla modifica dell’ordinanza dell’11 dicembre 1978 sull’indicazione dei prezzi in cui, a pag. 18, PS, ACSI e SKS chiedono che l’art. 3 cpv. 1 OIP sia modificato nel senso che “le merci offerte in vendita al consumatore devono essere contrassegnate con il loro prezzo effettivamente pagabile in franchi svizzeri (prezzo al minuto). Se il prezzo è indicato in euro o in un’altra valuta estera, il consumatore deve essere libero di pagare in tale valuta”). È di contro vietato indicare il prezzo esclusivamente in euro o in altra valuta estera (Baudenbacher, Lauterkeitsrecht, Kommentar zum Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG), Basilea 2001, ad art. 16, n. 18, pag. 1108).\ne) Giusta l’art. l’art. 24 cpv. 1 lett. e LCSl, in combinato disposto con l’art. 21 OIP, chiunque, intenzionalmente, contravviene alle prescrizioni esecutive del Consiglio federale in merito all’indicazione dei prezzi (art. 16 e 20), è punito con una multa sino a 20'000.- franchi. L’esercente di fondi di commercio di qualsiasi genere è responsabile dell’indicazione corretta dei prezzi e di una pubblicità conforme alle prescrizioni (art. 20 OIP).\n3.4.a) Nel caso di specie il primo giudice ha correttamente ritenuto che alla fattispecie in esame, non contestata nei fatti dall’appellante, sia applicabile l’art. 3 cpv. 1 OIP. L’esposizione presso __________ di un quinto degli articoli in vendita contrassegnati con il prezzo esclusivamente in euro viola, infatti, l’obbligo imposto al venditore con ordinanza dal Consiglio federale di indicare “il prezzo effettivamente pagabile in franchi svizzeri (prezzo al minuto)”. L’omissione dell’indicazione del prezzo in franchi rappresenta, visto quanto sopra, uno di quei comportamenti o pratiche d’affari ingannevoli cui si riferisce l’art. 2 LCSl e che configura una contravvenzione alle prescrizioni esecutive del Consiglio federale in merito all’indicazione dei prezzi punibile ai sensi dell’art. 24 cpv. 1 lett. e LCSl e non, come sostenuto dall’appellante (motivazione d’appello pto 5, pag. 5), una violazione di indicare il prezzo sanzionata giusta l’art. 24 cpv. 1 lett. a LCSl.\nb) Quanto prescritto dall’art. 3 cpv. 1 OIP rientra nel quadro normativo tracciato dalla norma di delega costituita dall’art. 16 cpv. 2 LCSl. Quest’ultima norma infatti conferisce, in modo esteso, al Consiglio federale la delega a disciplinare l’indicazione dei prezzi e delle mance. Il Tribunale federale ha confermato che in materia d’indicazione dei prezzi il Consiglio federale è investito di un vasto potere di apprezzamento (DTF 128 IV 177 consid. 2.3). L’esecutivo, avvalendosi dell’ampia base legale, ha quindi legittimamente prescritto, con ordinanza esecutiva, l’obbligo di contrassegnare le merci offerte in vendita con il prezzo espresso in franchi svizzeri. L’art. 3 cpv. 1 OIP beneficia pertanto dell’”immunità” riconosciuta dall’art. 190 della Costituzione federale. Cade nel vuoto, dunque, la censura d’incostituzionalità dell’art. 3 cpv. 1 OIP avanzata dall’appellante che ne chiede la non applicazione per avere esso travalicato il quadro normativo fissato dalla delega dell’art. 16 LCSl. Rientrando l’art. 3 cpv. 1 OIP nel quadro della delega conferita dal legislatore con l’art. 16 LCSl, questa Corte non potrebbe esimersi dall’applicarlo, anche qualora esso fosse, per ipotesi, incostituzionale (“Anwendungsgebot”; cfr. DTF 136 I 65 consid. 3.2; DTF 131 II 710 consid. 5.4; DTF 129 II 249 consid. 5.4; Hangartner in Ehrenzeller/Matronardi/Schweizer/Vallender, Die schweizerische Bundesverfassung, Kommentar, Ehrenzeller/Matronardi/ Schweizer/Vallender, 2 ed., S. Gallo 2008, vol. II, ad art. 190, n. 8, pag. 2799).\nPuò quindi restare aperta la censura avanzata dall’appellante in cui considera l’art. 3 OIP un limite incostituzionale della libertà economica dei cittadini garantita dall’art. 27 Cost."}