{"Signatur": "TI_CARP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2012-03-20", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CARP_001_17-2011-121_2012-03-20.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=111280&nX40_KEY=4921783&nTrefferzeile=3&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "1206496776fcb65de61a079dff38a3bc"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["17.2011.121"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale 20.03.2012 17.2011.121"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale 20.03.2012 17.2011.121"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Corte di appello e di revisione penale 20.03.2012 17.2011.121"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Corte di appello e di revisione penale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Contravviene alla LCSl il venditore che non indica sulle merci offerte il prezzo in franchi svizzeri. 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Il consumatore deve poter comprendere il prezzo ad una semplice lettura, di primo acchito, autonomamente e senza necessitare di ulteriori chiarimenti né di paricolari sforzi intellettivi\n\n\n- l’art. 84 cpv. 1 CO conferisce alle parti la libertà di scegliere la valuta (svizzera o straniera) del pagamento, ritenuto che il prezzo determinabile in denaro (bene fungibile per eccellenza) è sempre il “prezzo da pagare effettivamente” ai sensi dell’art. 16 cpv. 1 LCSl (motivazione d’appello n. 6.2 pag. 8);\n- l’imposizione del prezzo in franchi svizzeri prevista dall’art. 3 OIP non si giustifica né alla luce della definizione di prezzo prevista dall’art. 2 cpv. 1 della previgente Ordinanza concernente la vigilanza dei prezzi del 19.12.1975 (RU 1975 2557), né in considerazione della previgente ordinanza sull’indicazione dei prezzi al minuto del 31.03.1976 (RU 1976 846), né in relazione al tenore del vigente art. 13 OIP (motivazione d’appello n. 6.3 e 6.4. pag. 9, 10, 11).\n3.3.a) Per mandato costituzionale, la Confederazione prende provvedimenti contro la concorrenza sleale (art. 96 cpv. 2 lett. b Cost.) ed a tutela dei consumatori (art. 97 cpv. 1 Cost.).\nIn ossequio a tale mandato, il legislatore federale ha, in particolare, emanato la legge federale contro la concorrenza sleale (LCSl) del 19 dicembre 1986, abrogativa della previgente legge federale del 30 settembre 1943, che si prefigge di proteggere la concorrenza leale ritenuto come le sue distorsioni derivanti da pratiche sleali non danneggiano soltanto i concorrenti, bensì i clienti a tutti i livelli, e quindi anche i consumatori (art. 1 LCSl; 09.069 Messaggio concernente la modifica della legge federale contro la concorrenza sleale del 2 settembre 2009 FF 2009 5342).\nIl legislatore ha, pertanto, inteso salvaguardare le pratiche leali e trasparenti - presupposto indispensabile per il buon funzionamento dell’economia di mercato - partendo dall’assunto che i clienti, inclusi i consumatori, possono svolgere la loro funzione regolatrice unicamente se dispongono di informazioni trasparenti e corrette concernenti il mercato (09.069 Messaggio concernente la modifica della legge federale contro la concorrenza sleale del 2 settembre 2009 FF 2009 5338) e ritenuto come un’offerta chiara e non fallace sia il cardine di una concorrenza leale (83.038 Messaggio sulla legge federale contro la concorrenza sleale del 18 maggio 1983 FF 1983 II 989).\nb) L’art. 2 LCSl definisce come sleale e illecito qualsiasi comportamento o pratica d’affari ingannevole, o altrimenti lesivo delle norme della buona fede, che influisce sui rapporti tra concorrenti o tra fornitori e clienti.\nLe espressioni “comportamenti” e “pratiche d’affari” (già “pratiche commerciali” nel disegno di legge del Consiglio federale di cui al 83.038 Messaggio sulla legge federale contro la concorrenza sleale del 18 maggio 1983 FF 1983 II 1073) hanno sostituito il termine “mezzi” della previgente clausola generale per impedirne un’interpretazione restrittiva. Al riguardo, il legislatore ha spiegato che con tali espressioni si è voluto comprendere anche il comportamento di chiunque interviene slealmente nella concorrenza e la falsa, con o senza ricorso a mezzi speciali, in particolare anche con semplici omissioni (83.038 Messaggio sulla legge federale contro la concorrenza sleale del 18 maggio 1983 FF 1983 II 1040; Jung in Jung/Spitz, Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG), Berna 2010, ad art. 2, n. 10 pag. 167). Alcune pratiche d’affari sleali sono descritte, a titolo non esaustivo, attraverso una serie di fattispecie (art. 3-8 LCSl) (09.069 Messaggio concernente la modifica della legge federale contro la concorrenza sleale del 2 settembre 2009 FF 2009 5342).\nL’indicazione dei prezzi al consumatore è disciplinata dalla parte della LCSl riguardante il diritto amministrativo (art. 16-20). Le relative disposizioni mirano a combattere gli abusi dovuti all’assenza di indicazioni o a indicazioni fallaci e a creare la trasparenza del mercato e dei prezzi (09.069 Messaggio concernente la modifica della legge federale contro la concorrenza sleale del 2 settembre 2009 FF 2009 5343).\nc) L’art. 16 cpv. 1 LCSl prevede che per le merci offerte ai consumatori devono essere indicati i prezzi da pagare effettivamente, salve le eccezioni previste dal Consiglio federale. Come sostenuto in dottrina, per assicurare trasparenza del mercato, l’indicazione del prezzo deve essere idonea ad informare seduta stante il consumatore, senza, cioè, che questi necessiti, per la percezione del prezzo, di ulteriori chiarimenti (Uhlmann in Jung/Spitz, Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG), Berna 2010, ad art. 16, n. 22 pag. 996).\nIl Tribunale federale ha già avuto modo di applicare con rigore la normativa in materia d’indicazione dei prezzi pretendendo particolare chiarezza dai commercianti ed ha precisato che il prezzo deve essere di immediata percezione per tutti i consumatori cui non deve, al riguardo, essere richiesto alcuno sforzo intellettivo particolare. Nella sua giurisprudenza, il TF ha precisato che l’art. 16 cpv. 1 LCSl vuole, fra l’altro, assicurare l’ immediata percezione del prezzo a tutti i consumatori, anche a coloro che non sono in grado di eseguire una semplice moltiplicazione (DTF 128 IV 177 consid. 2.3 alla quale rinvia DTF 132 II 240 consid. 4.3.4)."}